Il contributo annuo di 275 milioni di lire per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare a civile, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 689, e' elevato a 370 milioni di lire a partire dall'esercizio finanziario 1958-59. A partire da tale esercizio e' altresi' stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno un contributo annuo di lire 30 milioni da destinarsi al funzionamento dell'Unione nazionale mutilati e invalidi per servizio.

Testo vigente dal 14 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-28;302~art1 · fonte del testo