In applicazione della legge 15 luglio 1950, n. 539, nel bilancio del Ministero dell'interno e' stanziato un contributo annuo di lire 100 milioni da destinarsi all'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare o civile. Per l'esercizio finanziario 1950-51 il contributo suddetto e' limitato a lire 50 milioni.

Testo vigente dal 3 dicembre 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1287~art1 · fonte del testo