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L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e' esente da imposta di ricchezza mobile sui redditi propri e da imposta sulle societa'. L'esenzione prevista dal comma precedente trova applicazione anche per i rapporti di imposta non definiti alla data di entrata in vigore della presente legge, ma non si fa luogo alla restituzione delle imposte gia' pagate.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010
