Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1949 al 16 dicembre 2010. 100 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'importo dell'assegno personale, previsto dall'art. 4 del regio, decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e da disposizioni analoghe, sara' nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione della presente legge, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente art. 1. Gli altri assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, o con gli aumenti dell'indennita' di carovita o della aggiunta di famiglia e competenze analoghe, non vengono, ridotti o riassorbiti con il miglioramento di trattamento, economico derivante dalla prima applicazione del precedente art. 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-04-12;149~art3 · fonte del testo