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Il contributo annuo a carico dello Stato a favore dell'Ente autonomo del "Parco nazionale del Gran Paradiso", di cui all'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, a L. 20.000.000 (venti milioni). 1 Sempre a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49 sono elevati a L. 6.500.000 i contributi di cui ai commi Secondo e terzo dell'art. 10 dello stesso decreto legislativo a carico rispettivamente della regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 maggio 1955, n. 509
1La L. 10 maggio 1955, n. 509 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo annuo a carico dello Stato a favore dell'Ente "Parco nazionale del Gran Paradiso", di cui all'art. 1 della legge 10 novembre 1949, n. 866, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54, da lire 20 milioni a lire 30 milioni".
Testo in vigore dal 15 luglio 1955 al 10 aprile 1964
