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Il contributo annuo a carico dello Stato a favore dell'Ente autonomo del "Parco nazionale del Gran Paradiso", di cui all'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, a L. 20.000.000 (venti milioni). 1 2 Sempre a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49 sono elevati a L. 6.500.000 i contributi di cui ai commi Secondo e terzo dell'art. 10 dello stesso decreto legislativo a carico rispettivamente della regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 maggio 1955, n. 509

1

La L. 10 maggio 1955, n. 509 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo annuo a carico dello Stato a favore dell'Ente "Parco nazionale del Gran Paradiso", di cui all'art. 1 della legge 10 novembre 1949, n. 866, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54, da lire 20 milioni a lire 30 milioni".

L. 10 maggio 1955, n. 509, come modificata dalla L. 26 febbraio 1964, n. 119

2

La L. 10 maggio 1955, n. 509, come modificata dalla L. 26 febbraio 1964, n. 119 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64, il contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, di cui alla legge 10 maggio 1955, n. 509, e' elevato da lire 30 milioni a lire 60 milioni."

Testo in vigore dal 10 aprile 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 aprile 1964

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1955 al 10 aprile 1964.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 10 maggio 1955, n. 509, come modificata dalla L. 26 febbraio 1964, n. 119

    La L. 10 maggio 1955, n. 509, come modificata dalla L. 26 febbraio 1964, n. 119 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64, il contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, di cui alla legge 10 maggio 1955, n. 509, e' elevato da lire 30 milioni a lire 60 milioni."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-11-10;866~art1 · fonte del testo