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L'articolo 29 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e' sostituito dal seguente: "(Spese per il funzionamento dell'ISPE). - Alle spese per il funzionamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica si provvede mediante un contributo annuo a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica. L'importo di detto contributo e' determinato in lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1972 ed in lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1973".
Testo in vigore dal 29 dicembre 1972 al 22 dicembre 2008
