Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1965 al 9 ottobre 2010. 129 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: A decorrere dal 1 luglio 1965 il contributo previsto dalle leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, e 9 maggio 1940, n. 371, dalla, legge 14 giugno 1934, n. 1015, e dalla legge 4 gennaio 1937, n. 35, a favore delle Casse ufficiali rispettivamente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e quello previsto dal regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, dalla legge 2 giugno 1936, n. 1226, e dalla legge 19 maggio 1939, n. 894, a favore rispettivamente del Fondo previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della, Marina e dell'Aeronautica, sono aumentati dell'uno per cento dello stipendio annuo lordo, considerato in ragione dell'ottanta per cento a norma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-07-05;814~art1 · fonte del testo