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A decorrere dal 1 luglio 1965 il contributo previsto dalle leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, e 9 maggio 1940, n. 371, dalla, legge 14 giugno 1934, n. 1015, e dalla legge 4 gennaio 1937, n. 35, a favore delle Casse ufficiali rispettivamente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e quello previsto dal regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, dalla legge 2 giugno 1936, n. 1226, e dalla legge 19 maggio 1939, n. 894, a favore rispettivamente del Fondo previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della, Marina e dell'Aeronautica, sono aumentati dell'uno per cento dello stipendio annuo lordo, considerato in ragione dell'ottanta per cento a norma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Testo in vigore dal 20 luglio 1965 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1965-07-05;814~art1 · fonte del testo