Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1965 al 9 ottobre 2010. 135 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro per la difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa o Fondo e in relazione alle disponibilita' finanziarie di essi, puo' autorizzare, con proprio decreto, che gli ufficiali e i sottufficiali che cessano dal servizio per eta' o per infermita' prima di aver raggiunto il periodo di dieci anni di contribuzione prevista dalla presente legge rimangano, a domanda, iscritti alla Cassa o al Fondo rispettivi sino al compimento di detto periodo, continuando il versamento del contributo in base all'ultimo stipendio percepito nel servizio permanente. La domanda dev'essere presentata almeno sessanta giorni prima del raggiungimento del limite di eta' e non oltre sessanta giorni dalla cessazione dal servizio per infermita'. Per coloro che si avvalgono della predetta facolta' il termine stabilito dal precedente articolo 3 decorre dal versamento dell'ultima quota di contributo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-07-05;814~art4 · fonte del testo