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Il Ministro per la difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa o Fondo e in relazione alle disponibilita' finanziarie di essi, puo' autorizzare, con proprio decreto, che gli ufficiali e i sottufficiali che cessano dal servizio per eta' o per infermita' prima di aver raggiunto il periodo di dieci anni di contribuzione prevista dalla presente legge rimangano, a domanda, iscritti alla Cassa o al Fondo rispettivi sino al compimento di detto periodo, continuando il versamento del contributo in base all'ultimo stipendio percepito nel servizio permanente. La domanda dev'essere presentata almeno sessanta giorni prima del raggiungimento del limite di eta' e non oltre sessanta giorni dalla cessazione dal servizio per infermita'. Per coloro che si avvalgono della predetta facolta' il termine stabilito dal precedente articolo 3 decorre dal versamento dell'ultima quota di contributo.

Testo in vigore dal 20 luglio 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-05;814~art4 · fonte del testo