Art. 7 — Decorrenza dell'assegno
L'assegno mensile di assistenza per i sordomuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non fruiscono delle provvidenze previste dalla legge 18 marzo 1968, n. 388, e' corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. In caso di decesso dell'interessato l'assegno non puo' essere corrisposto agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote gia' maturate. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
La L. 13 dicembre 1986, n.912 ha dipsosto (con l'art. 1 comma 2) che "L'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi nel senso che gli eredi del mutilato o invalido civile, deceduto successivamente al riconoscimento della inabilita', hanno diritto a percepire le quote di pensione gia' maturate dall'interessato alla data del decesso, anche se il decesso stesso sia intervenuto prima della deliberazione concessiva del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, ferma restando la necessita' della deliberazione stessa. Nello stesso senso deve intendersi l'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, relativamente ai soggetti affetti da sordomutismo."
Testo vigente dal 14 gennaio 1987
