Art. 6 — Aumento dell'assegno mensile a favore dei sordomuti
A decorrere dal 1 gennaio 1975, l'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e' sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 1975, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, e' elevato a L. 38.000 mensili. Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al quarto comma del predetto articolo 1 e' elevato a L. 38.000 mensili".
Testo vigente dal 5 giugno 1975
