A decorrere dal 1 gennaio 1975, l'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e' sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 1975, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, e' elevato a L. 38.000 mensili. Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al quarto comma del predetto articolo 1 e' elevato a L. 38.000 mensili".

Testo vigente dal 5 giugno 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-06-03;160~art6 · fonte su Normattiva