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Il contributo annuo, concesso all'istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) con legge 30 luglio 1959, n. 616, e' elevato da lire 100 milioni a lire 250 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1963-64.

Testo in vigore dal 30 luglio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-07-18;609~art1 · fonte del testo