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All'onere derivante dalla presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1963-64, per lire 100 milioni con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo numero 359 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e per lire 50 milioni con una aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale. Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, all'onere di lire 75 milioni si provvede con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa dal Ministero del tesoro per il periodo predetto per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 30 luglio 1964 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1964-07-18;609~art2 · fonte del testo