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All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo precedente si provvede:
- a)quanto ai 200 milioni relativi all'anno finanziario 1969, mediante riduzione di 100 milioni di lire di ciascuno dei fondi speciali di cui al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi finanziari 1968 e 1969;
- b)quanto ai 100 milioni relativi all'anno finanziario 1970, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008
