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Un membro effettivo ed un membro supplente del collegio dei revisori dell'istituto nazionale per lo studio della congiuntura sono designati dal Ministero alla cui vigilanza e' sottoposto l'istituto stesso, ai sensi dell'articolo 1, comma secondo, della legge 30 luglio 1959, n. 616.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-12-24;981~art3 · fonte del testo