Art. 1
Il contributo a favore dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991 e all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1965, n. 1426, e' elevato a lire 125 milioni per ciascun esercizio finanziario, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1967.
Testo vigente dal 28 dicembre 1967
