Su proposta dell'Istituto, il Ministro per la pubblica istruzione promuove particolari convenzioni con terzi, per ricerche inerenti alla conservazione del patrimonio storico-artistico nazionale. Le relative spese graveranno sui fondi disponibili nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la conservazione e il restauro delle opere di proprieta' dello Stato e di quelle alla cui conservazione e al cui restauro provvede lo Stato.

Testo vigente dal 14 marzo 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-02-06;23~art5 · fonte su Normattiva