Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 1951 al 22 dicembre 2008. 101 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: In relazione ai fabbisogni finanziari dei settori di investimento l'Istituto per la Ricostruzione Industriale e' autorizzato ad emettere con la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi, proprie obbligazioni fino alla concorrenza complessiva di 40 miliardi di lire. Il piano di ammortamento e le altre modalita' e condizioni di ciascuna emissione saranno determinate di volta in volta dal Consiglio di amministrazione dell'I.R.I. e, qualora la emissione sia garantita dallo Stato, approvate con il decreto che concede la garanzia stessa, emesso dal Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-08-30;940~art3 · fonte del testo