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In relazione ai fabbisogni finanziari dei settori di investimento l'Istituto per la Ricostruzione Industriale e' autorizzato ad emettere con la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi, proprie obbligazioni fino alla concorrenza complessiva di 40 miliardi di lire. Il piano di ammortamento e le altre modalita' e condizioni di ciascuna emissione saranno determinate di volta in volta dal Consiglio di amministrazione dell'I.R.I. e, qualora la emissione sia garantita dallo Stato, approvate con il decreto che concede la garanzia stessa, emesso dal Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Testo in vigore dal 19 settembre 1951 al 22 dicembre 2008
