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L'I.R.I., nei limiti dei compiti e dei fini fissati dal proprio statuto, dovra' investire una parte delle proprie disponibilita' nell'Italia meridionale, per la ricostruzione, la creazione e lo sviluppo di industrie manufatturiere, in modo da raggiungere almeno il potenziale di lavoro esistente nelle regioni meridionali anteriormente alle distruzioni belliche e relativo ad industrie che comunque dipendevano dall'Istituto medesimo. A tale scopo, e per coordinare le attivita' economiche dell'I.R.I. nell'Italia meridionale, sara' istituito un ufficio dell'Istituto medesimo, con sede in Napoli.
Testo in vigore dal 19 settembre 1951 al 22 dicembre 2008
