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L'I.R.I., nei limiti dei compiti e dei fini fissati dal proprio statuto, dovra' investire una parte delle proprie disponibilita' nell'Italia meridionale, per la ricostruzione, la creazione e lo sviluppo di industrie manufatturiere, in modo da raggiungere almeno il potenziale di lavoro esistente nelle regioni meridionali anteriormente alle distruzioni belliche e relativo ad industrie che comunque dipendevano dall'Istituto medesimo. A tale scopo, e per coordinare le attivita' economiche dell'I.R.I. nell'Italia meridionale, sara' istituito un ufficio dell'Istituto medesimo, con sede in Napoli.

Testo in vigore dal 19 settembre 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-08-30;940~art4 · fonte del testo