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Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, stabilito in lire 10.500 milioni dall'art. 1 della legge 8 marzo 1958, n. 232, e' elevato a lire 15.500 milioni, mediante il versamento, da parte dello Stato, della somma di lire 5 miliardi, da effettuarsi nell'esercizio finanziario 1958-59.

Testo in vigore dal 28 aprile 1959 al 16 agosto 1964

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-04-14;200~art1 · fonte del testo