Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 1964 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, stabilito in lire 10.500 milioni dall'art. 1 della legge 8 marzo 1958, n. 232, e' elevato a lire 15.500 milioni, mediante il versamento, da parte dello Stato, della somma di lire 5 miliardi, da effettuarsi nell'esercizio finanziario 1958-59. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 luglio 1964, n. 619
1La L. 5 luglio 1964, n. 619 ha disposto (con l'art. 2) che "Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1959, n. 200, e' aumentato di lire trenta miliardi, mediante versamento, da, parte del Tesoro dello Stato, di lire 10 miliardi nell'esercizio 1963-64, di lire 10 miliardi nel periodo 10 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 10 miliardi nell'esercizio 1965."
Testo in vigore dal 16 agosto 1964 al 22 dicembre 2008
