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Le azioni della societa' Monte Amiata di proprieta' dello Stato di cui alla tabella richiamata dall'articolo 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649, sono trasferite all'IRI. Il valore delle azioni, determinato ai sensi dell'articolo 14 della citata legge 21 giugno 1960, n. 649, verra' portato in aumento del fondo di dotazione dell'IRI, al netto del credito vantato dall'Istituto nei confronti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema ed a totale estinzione del credito stesso. Il fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema verra' aumentato dell'importo del credito suddetto.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1971 al 22 dicembre 2008
