Sui finanziamenti previsti dall'articolo 2 della presente legge e' richiesto, per importi superiori a 3 miliardi di lire, il parere della regione Friuli-Venezia Giulia circa la conformita' delle iniziative ai programmi di sviluppo economico della regione stessa. Tale parere costituisce condizione di ammissibilita' al finanziamento.

Testo vigente dal 12 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;198~art4 · fonte su Normattiva