L'articolo 6 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, e' sostituito dal seguente: "Il comitato di gestione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e' integrato con tre membri designati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui uno in rappresentanza delle minoranze. Il comitato di gestione e' tenuto a trasmettere alla regione una relazione annuale sull'attivita' del fondo".

Testo vigente dal 12 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;198~art5 · fonte su Normattiva