Per l'attuazione dei programmi di edilizia dell'universita' di Udine, nonche' per l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche di cui all'articolo 11 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi nel periodo 1986-1991, di cui lire 57 miliardi per le esigenze della facolta' di medicina. Le relative quote restano determinate in lire 5 miliardi per il 1986, lire 15 miliardi per l'anno 1987 e lire 17 miliardi per l'anno 1988. I programmi di cui al comma 1 debbono essere formulati sentito il comune di Udine, il quale provvedera' se del caso a modificare i propri strumenti urbanistici. Al consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Udine e' assegnata la somma, a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per il finanziamento delle iniziative previste dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1985, n. 705. Al fine di potenziare il sistema formativo superiore con iniziative coordinate in ambito regionale, alle universita' del Friuli-Venezia Giulia e' consentito istituire scuole dirette a fini speciali, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento nelle province di Gorizia e Pordenone. Al fine di assegnare all'universita' degli studi di Udine una sufficiente dotazione dell'organico del personale non docente delle varie qualifiche funzionali, il Ministro della pubblica istruzione, a prescindere dalle modalita' previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, e' autorizzato, in attesa della determinazione della pianta organica, sulla base di dettagliata e motivata richiesta dell'ateneo interessato, ad incrementare la dotazione organica dell'universita' di Udine nel quadro delle disponibilita' di posti di cui all'articolo 15, alla tabella A, quadro G, e alla tabella B della predetta legge n. 23 e a rilasciare contestualmente le autorizzazioni per bandire i relativi concorsi.

Testo vigente dal 20 dicembre 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-12-01;879~art11 · fonte su Normattiva