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Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, e' aggiunto il seguente comma: "In deroga alle norme contenute nel comma precedente, le operazioni di risconto di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) potranno avere durata fino a 10 anni, sempreche' i corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane siano destinati all'impianto, all'ampliamento e all'ammodernamento di laboratori e, in casi di particolare utilita' ed opportunita' per la impresa finanziata, all'acquisto di macchine ed attrezzi".

Testo in vigore dal 16 novembre 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-10-31;947~art2 · fonte del testo