Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
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9 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 1993 al 1 gennaio 1994. 490 parole tolte, 8 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La Cassa e' autorizzata a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 35, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie:
tolto: a) riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti e dalle aziende di credito predette a favore di imprese artigiane;
tolto: b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari. Le garanzie ed i privilegi inerenti ai finanziamenti compiuti dai predetti istituti e aziende di credito passano di diritto alla Cassa per effetto delle operazioni di cui al comma precedente. La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'art. 1264 del Codice civile. Con particolare riguardo per le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di 1ª categoria, le banche popolari e cooperative, le casse rurali ed artigiane e la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, le operazioni di riscontro di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) non potranno avere durata superiore ai cinque anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane. In deroga alle norme contenute nel comma precedente, le operazioni di risconto di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) potranno avere durata fino a 10 anni, sempreche' i corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane siano destinati all'impianto, all'ampliamento e all'ammodernamento di laboratori e, in casi di particolare utilita' ed opportunita' per la impresa finanziata, all'acquisto di macchine ed attrezzi. COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBREaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. tolto: 489 Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 35 potranno concedere ad una stessa impresa artigiana e' fissato in lire 25 milioni, oltre ai relativi interessi. Nel caso di impresa costituita in forma di cooperativa il predetto fido massimo e' fissato in lire 5 milioni, oltre ai relativi interessi, per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa medesima. Detto fido massimo potra' essere elevato annualmente ad importi superiori con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del consiglio generale della Cassa. In tale fido massimo non e' compreso il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale in nessun caso potra' superare l'importo complessivo, per una stessa impresa artigiana, pari ad un terzo del fido massimo di cui al precedente comma. In deroga alle norme contenute nei due precedenti commi, il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 35 potranno concedere, per gli scopi indicati nell'articolo 33, ad una impresa artigiana costituita in forma di cooperativa e' fissato in lire due milioni e cinquecentomila per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa medesima. aggiunto: 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art34 · fonte del testo