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I tassi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni a favore delle imprese artigiane sono stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio sentito il Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, tenendo presenti le esigenze prioritarie delle imprese organizzate in forma cooperativa e delle imprese localizzate nelle zone del Mezzogiorno nonche' in quelle del Centro-nord riconosciute economicamente depresse. In tali zone il tasso di interesse non puo' essere superiore alla misura del 3 per cento.
Testo in vigore dal 16 novembre 1966 al 31 dicembre 1966
