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I tassi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni a favore delle imprese artigiane sono stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio sentito il Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, tenendo presenti le esigenze prioritarie delle imprese organizzate in forma cooperativa e delle imprese localizzate nelle zone del Mezzogiorno nonche' in quelle del Centro-nord riconosciute economicamente depresse. In tali zone il tasso di interesse non puo' essere superiore alla misura del 3 per cento. ((Allo scopo di porre gli Istituti indicati dall'articolo 3 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, in condizione di praticare i tassi agevolati di cui al comma precedente, la Cassa per il credito alle imprese artigiane a autorizzata a corrispondere agli Istituti stessi un contributo in conto interessi nei limiti e con le modalita' che saranno determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio)).

Testo in vigore dal 31 dicembre 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-10-31;947~art4 · fonte su Normattiva