E' elevato a lire 25.000 il limite di lire 500 previsto dall'art. 24 del regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, per il ricorso al Ministro per le finanze contro l'ordinanza dell'Intendente di finanza o il provvedimento del prefetto con i quali sono state applicate pene pecuniarie a carico degli esattori comunali e ricevitori provinciali delle imposte dirette per irregolarita' riscontrate nelle rispettive gestioni.

Testo vigente dal 8 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-20;104~art6 · fonte del testo