Alle scadenze fissate per il pagamento delle quote spettanti ai Comuni ed alle Provincie sul provento dell'imposta generale sull'entrata, di cui agli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, sul fondo costituito ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, nonche' sui tre quinti del provento dell'addizionale ai vari tributi erariali, comunali e provinciali di cui all'articolo 7, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, e successive modificazioni, il Ministro per le finanze e' autorizzato ad erogare acconti provvisori, salvo conguaglio a liquidazione definitiva. Per i pagamenti totali o parziali delle quote di cui al precedente comma, si provvede con ordini di accreditamento, qualunque ne sia l'importo, anche in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 30 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-09-16;1014~art22 · fonte su Normattiva