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L'esenzione dai tributi erariali provinciali e comunali prevista dal primo comma dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, fino al 31 dicembre 1965, termine prorogato al 31 dicembre 1968 per effetto del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 20, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1970 nei confronti dei soggetti aventi il domicilio fiscale o, per l'imposta di famiglia, la dimora abituale nei predetti comuni. Nei territori dei comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, la disposizione agevolativa di cui all'articolo 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357, nel testo sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, e' prorogata sino al 31 dicembre 1971.

Testo in vigore dal 9 aprile 1969 al 16 dicembre 2010

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