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[1]Le disposizioni di cui al capo IV diventano efficaci in seguito all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, come modificato dalla presente legge, in materia di scuole di specializzazione per le professioni legali. Salvo quanto previsto al comma 1 le disposizioni della presente legge riguardanti la disciplina dei concorsi per l'accesso in magistratura, ad eccezione di quelle dettate dall'articolo 12, si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data della sua entrata in vigore. Qualora non sia possibile completare tempestivamente l'organizzazione necessaria per la correzione degli elaborati scritti secondo la disciplina prevista dall'articolo 125-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, il Ministro della giustizia puo', sentito il Consiglio superiore della magistratura, differire, con proprio decreto motivato, l'applicazione della disciplina medesima ai concorsi successivi a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 18. In tal caso i concorsi di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 18 sono preceduti dalla prova preliminare prevista dall'articolo 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge e si svolgono secondo la disciplina di cui al capo III della presente legge; si applicano altresi' gli articoli 123-quater e 123-quinquies del citato regio decreto nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[2]Data a Roma, addi' 13 febbraio 2001

[3]CIAMPI

[4]Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino

Testo in vigore dal 12 marzo 2001 al 7 novembre 2004

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 317/2005

    Questione inammissibile
    22 luglio 2005

    Restituzione al giudice a quo degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 51 Cost., del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per una nuova valutazione della rilevanza, a seguito dell’entrata in vigore, intervenuta successivamente alle ordinanze di remissione, del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 2004, n. 262, il quale ha modificato il denunciato art. 22 della legge n. 48 del 2001, inserendovi un comma 3-bis.

    Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 22 Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 157/2005

    Altra decisione
    12 aprile 2005

    Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici remittenti nel giudizio di costituzionalità riguardante, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, il combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il quale detta una disciplina transitoria del concorso per uditore giudiziario, prevedendo in particolare che il concorso è preceduto da una prova preliminare (diretta ad accertare il possesso di requisiti culturali, e realizzata con l'ausilio di sistemi informatizzati), dalla quale sono esonerati quattro categorie di soggetti, ammessi direttamente alle prove scritte del concorso: i magistrati militari, amministrativi e contabili; i procuratori e gli avvocati dello Stato; coloro che hanno conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza; coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, benché iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998/1999. Ed invero, successivamente alle ordinanze di remissione, è stato emanato il decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 2004, n. 262, il quale, tra l'altro, ha modificato il denunciato art. 22 della legge n. 48 del 2001, inserendovi il comma 3-bis. In virtù di tale sopravvenuta disciplina – applicabile, per espressa previsione, anche ai concorsi per uditore giudiziario già banditi – tra i candidati esonerati dalla prova preliminare di cui all'art. 123-bis dell'ordinamento giudiziario sono altresì inclusi, tra gli altri, coloro che, laureatisi in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense o il dottorato di ricerca in materie giuridiche. Pertanto, alla luce dell’indicato 'ius superveniens', gli atti devono essere restituiti ai giudici remittenti per una nuova valutazione della rilevanza delle questioni da essi sollevate.

    Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 97 cost. · Art. 22 Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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