Art. 3 — Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie
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Nel ruolo organico della magistratura sono istituiti duecento posti di magistrati di merito o di legittimita', nonche' di equiparati ai medesimi, con esclusione degli uditori giudiziari, chiamati a svolgere funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge. Cessato l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i magistrati possono essere assegnati agli uffici giudiziari di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero che deve essere riassorbito con le successive vacanze. Le disposizioni che regolano il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie si applicano ai magistrati che occupano i posti di ruolo organico istituiti con il presente articolo.
Testo in vigore dal 12 marzo 2001 al 31 luglio 2007
