Art. 6 — Destinazione e assegnazione dei magistrati
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In presenza di alcuna delle situazioni previste nell'articolo 5, il presidente della corte d'appello, sentito il consiglio giudiziario, provvede alla sostituzione del magistrato assente designando uno dei magistrati ricompresi nella pianta organica di cui all'articolo 4 sulla base dei criteri predeterminati al momento della formazione delle tabelle. Il procuratore generale presso la corte d'appello provvede, con le stesse modalita', alla designazione dei magistrati requirenti. I provvedimenti di designazione sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura. Il magistrato distrettuale che, allorquando viene meno la sostituzione, abbia in corso la celebrazione di uno o piu' dibattimenti o udienze preliminari, e' prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti medesimi.
Testo in vigore dal 12 marzo 2001 al 1 gennaio 2020
