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La concessione del soprassoldo di cui all'articolo precedente e' estesa, nella stessa misura e con la stessa decorrenza, agli ufficiali dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1950 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1950-11-09;977~art2 · fonte del testo