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L'aliquota, dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A e' elevata dal 22 al 23 per cento. L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B e' elevata dal 18 per cento al 20 per cento sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 4.000.000.

Testo in vigore dal 16 giugno 1959 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1959-05-27;357~art1 · fonte del testo