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L'aliquota, dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A e' elevata dal 22 al 23 per cento. L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B e' elevata dal 18 per cento al 20 per cento sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 4.000.000.
Testo in vigore dal 16 giugno 1959 al 22 dicembre 2008
