Con effetto dal 1 gennaio 1979, nel primo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, sono soppresse le parole: "che alla data del 1 gennaio 1968 non godano di un reddito superiore al minimo imponibile previsto ai fini dell'imposta complementare".
Testo vigente dal 8 novembre 1979
