L'assegno annuo vitalizio, non riversibile, di cui allo articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, a decorrere dal 1 gennaio 1979, e' elevato da L. 60.000 a lire 120.000 e a decorrere dal 1 gennaio 1980 a L. 150.000. L'assegno di cui al precedente comma e' corrisposto in due rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Il pagamento delle rate e' anticipato al 31 gennaio ed al 31 luglio, ferma restando la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 dicembre 1990
1La L. 15 dicembre 1990 ha disposto (con l'art.1) che:" L'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 4 novembre 1979, n. 563, in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto e' fissato in L. 50.000 mensili per dodici mensilita'."
Testo vigente dal 3 gennaio 1991
