Il Ministro della difesa, sentite le regioni interessate, predispone e coordina il piano annuale di provvista dell'acqua e di rifornimento idrico a favore delle isole minori armonizzando le esigenze con le disponibilita' dei mezzi della Marina militare. Copia del predetto piano e' trasmessa alle regioni e agli enti interessati. Quando ricorrono particolari necessita' le regioni, d'intesa con i Ministeri della difesa e della marina mercantile, sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni di durata non superiore a due anni, con enti pubblici e privati come previsto dall'articolo 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378. In ogni caso la provvista di acqua ed il rifornimento idrico delle isole ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale sono effettuati dalla Marina militare. Copia delle convenzioni, entro 30 giorni dalla stipula, e' trasmessa dalle regioni ai Ministeri della difesa, della sanita' e della marina mercantile. Le convenzioni gia' stipulate a norma del predetto articolo 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378, continuano ad avere validita' fino alla loro scadenza.

Testo vigente dal 9 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;861~art4 · fonte su Normattiva