Il trattamento economico del direttore del Giardino coloniale di Palermo, di cui alla tabella annessa alla legge istitutiva 11 luglio 1913, n. 971, e' fissato, a decorrere dal 1 luglio 1949, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 16, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, in misura, pari ad un terzo dello stipendio iniziale previsto per il personale statale di grado quinto.

Testo vigente dal 31 luglio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-07-11;580~art1 · fonte del testo