Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione e' stabilito dalle tabelle allegate al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e successive modificazioni, sara' corrisposto, entro il 15 marzo 1949, una volta soltanto, un acconto sui futuri miglioramenti in misura pari al cinquanta per cento dello stipendio della paga o della retribuzione mensile lorda in godimento alla data di pubblicazione della presente legge, esclusi l'indennita' di carovita ed ogni altro assegno accessorio.

Testo vigente dal 7 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-01;44~art1 · fonte del testo