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La disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro. Esse conterranno le norme per l'amministrazione e l'erogazione, da parte dell'Alto Commissariato dell'igiene e della sanita' pubblica, dei proventi derivanti dal pagamento dei contributi previsti dall'art. 2; a tale amministrazione dovranno partecipare rappresentanti delle categorie professionali interessate. Le norme stesse stabiliranno altresi' le modalita' per l'anticipazione e l'erogazione dell'indennita', di residenza ridotta nei casi previsti dall'art. 3.

Testo in vigore dal 13 marzo 1950 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-02-20;54~art4 · fonte del testo