Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1950 al 22 dicembre 2008. 134 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Per il 1950, il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, ai sensi del penultimo comma dell'art. 115 del testo unico sopracitato, e' fissato nella misura seguente:
tolto: a) nei Comuni con piu' di 100.000 abitanti,L. 9000;
tolto: b) nei Comuni con piu' di 40.000 abitanti e fino a 100.000, L. 4500;
tolto: c) nei Comuni con piu' di 15.000 abitanti e fino a 40.000, L. 2250;
tolto: d) nei Comuni con piu' di 10.000 abitanti e fino ai 15.000, L. 1800;
tolto: e) nei Comuni con piu' di 5000 abitanti e fino ai 10.000, L. 1000. Con successivo provvedimento legislativo sara' determinata l'entita' del contributo da corrispondersi negli anni successivi, in maniera da commisurarne l'ammontare all'imponibile di ricchezza mobile accertato a carico delle singole farmacie.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-02-20;54~art2 · fonte del testo