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A decorrere dal 1 febbraio 1979 i limiti indicati negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 26 aprile 1974, n. 169, entro i quali i consigli comunali e provinciali fissano le indennita' in essi previste, sono aumentati nella misura del 100 per cento. In egual misura e con la stessa decorrenza sono aumentati i limiti entro i quali sono corrisposte le indennita' di presenza previste dai successivi articoli 5 e 6 della legge sopracitata.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1979 al 6 giugno 2012
