Fino a quando non si provvede alla copertura dei posti previsti nei ruoli dei selettori e dei dirigenti selettori del Centro psicotecnico della Polizia di Stato, per consentire il tempestivo accertamento dei requisiti psicofisici ed attitudinali degli aspiranti allievi agenti di cui al precedente articolo 2, possono essere affidati, nei limiti del 50 per cento dei posti previsti in organico, incarichi ad esperti anche esterni alla pubblica amministrazione cui sia riconosciuta la specifica competenza. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, emanato di concerto col Ministro del tesoro, e non possono superare la durata di un anno ne' essere rinnovati. Con lo stesso decreto e' determinato il compenso globale da corrispondere all'incaricato. Si osservano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni del quarto e del quinto comma dell'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Per soddisfare le esigenze di cui al comma 1, e' consentito, per un biennio a decorrere dal 1 gennaio 1985, che gli accertamenti psicofisici di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, siano effettuati da commissioni mediche presiedute da medici del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato e composte da medici di ambedue i ruoli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.
Testo vigente dal 27 aprile 1985
