Art. 59 — Trattamento economico degli allievi e modalità dei concorsi
Il trattamento economico degli allievi dei corsi di cui agli articoli precedenti e' determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato verra' assegnato il trattamento economico piu' favorevole. Le modalita' dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneita' fisica e psichica, per la valutazione delle qualita' attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 19 dicembre 1984 n. 858, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985 n. 19
7Il D.L. 19 dicembre 1984 n. 858, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985 n. 19, ha disposto (con l'art. 4-bis comma 1) che: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e per la durata di un quinquennio, per la copertura dei posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, nonche' nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, il Ministro dell'interno e' autorizzato a bandire pubblici concorsi per una o piu' regioni o province ed a costituire una o piu' commissioni per l'accertamento dell'idoneita' psicofisica e attitudinale dei candidati e una commissione esaminatrice per ogni singolo concorso, stabilendo, altresi', le prove d'esame e le modalita' ad esse relative anche in deroga alle vigenti disposizioni".
Testo vigente dal 19 febbraio 1985
